APPALTI | 14.12.2013

Le imprese specialistiche chiedono di sospendere il D.P.R. sulla qualificazione.

Un emendamento al Dl Enti locali (conversione del D.L. 126/2013) presentato dal Senatore Lusi, da convertire entro il 30 dicembre, dovrebbe sospende gli effetti del parere del Consiglio di Stato che autorizza le imprese generali a eseguire anche i lavori di tipo specialistico. Tale parere è stato reso operativo dal DPR 30 ottobre 2013, pubblicato sulla G.U. lo scorso 29 novembre e che ha cancellato alcune norme chiave del Regolamento 207/2010.

Continua così lo stato di incertezza, con inevitabili contenziosi, già nella fase si affidamento di importanti opere pubbliche. Basti pensare solo ai potenziali e spesso temerari ricorsi sull’affidamento di opere strategiche

Accorerà, pertanto, trovare ancora un assetto definitivo. Forse ci saranno ancora una volta norme tampone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2013
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI – Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2. (13A09526)
(GU n.280 del 29-11-2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario dell’8 aprile 2011 proposto da AGI – Associazione Imprese Generali; Astaldi S.p.A.; Societa’ Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.; Grandi Lavori Fincosit S.p.A.; Impregilo S.p.A.; Impresa S.p.A.; Itinera S.p.A.; Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A.; Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.; Salini Costruttori S.p.A.; Vianini Lavori S.p.A.; nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore; Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie; Ministero per le politiche europee, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero per i beni e le attivita’ culturali; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell’economia e delle finanze; per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: art. 109, comma 2; art. 107, comma 2; allegato A («tabella sintetica delle categorie»); art. 79, commi 17, 19 e 20; art. 85, commi 1 e 2; art. 86, comma 1; art. 83, comma 4; art. 357, comma 12; art. 92, comma 2; di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, preordinato, connesso, consequenziale e/o in qualsiasi modo correlato ai precedenti, seppure non conosciuto o non conoscibile;
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 con il quale e’ stato approvato il Regolamento per la esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205 sulle disposizioni in materia di giustizia amministrativa;
Udito il parere n. 3909/2011 con il quale si e’ espresso il Consiglio di Stato, nell’adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013, in ordine al ricorso straordinario in epigrafe, il cui testo e’ allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA
I ricorsi proposti da Astaldi S.p.A., Societa’ Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Impregilo S.p.A., Impresa S.p.A., Itinera S.p.A., Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Salini Costruttori S.p.A., Vianini Lavori S.p.A. sono dichiarati inammissibili; il ricorso proposto dall’AGI va parzialmente accolto con riferimento all’impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all’allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3), nel senso specificato in motivazione; respinto con riferimento all’impugnazione dell’art. 86, commi 1, dell’art. 83, comma 4, dell’art. 79, commi 17, 19 e 20 e dell’art. 92, comma 2; dichiarato improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’art. 357, comma 12, e agli allegati B e B1. Dispone che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data pubblicita’ del presente decreto nelle medesime forme dell’atto annullato.
Roma, addi’ 30 ottobre 2013

NAPOLITANO
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

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