Affidamenti diretti, il TAR Lombardia: la continuità progettuale può prevalere sugli automatismi della rotazione

La reiterazione degli incarichi allo stesso professionista non viola necessariamente il principio di rotazione. Per il TAR Lombardia, la scelta va valutata alla luce dei principi del risultato e della fiducia, considerando le competenze acquisite e le ragioni oggettive dell’affidamento.

Con la sentenza n. 1315 del 5 ottobre 2026, il TAR Lombardia, sezione di Brescia, interviene su un tema particolarmente rilevante per i servizi di ingegneria e architettura: la possibilità di affidare direttamente allo stesso professionista incarichi successivi riguardanti un medesimo intervento pubblico.

La controversia nasce dall’affidamento di un incarico di circa 134 mila euro per la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione lavori di un intervento di riqualificazione del waterfront del lago d’Iseo. Uno dei professionisti incaricati aveva già svolto, per la stessa amministrazione, due precedenti prestazioni relative alla medesima opera.

Un altro professionista aveva impugnato l’affidamento, denunciando la violazione del principio di rotazione previsto dall’articolo 49 del D.Lgs. 36/2023.

Il TAR ha respinto il ricorso, chiarendo che la rotazione non può essere applicata attraverso un semplice automatismo. Deve invece essere interpretata in coerenza con i principi del risultato e della fiducia, sanciti dagli articoli 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici.

Secondo i giudici, occorre valutare non soltanto il numero e la frequenza degli incarichi, ma anche le ragioni della loro reiterazione, verificando se questa determini un ingiustificato vantaggio concorrenziale oppure risponda a esigenze oggettive dell’amministrazione.

Nel caso esaminato, il Comune aveva conferito complessivamente 34 incarichi nel triennio, mentre i tre affidamenti contestati riguardavano tutti lo stesso intervento. Il professionista aveva quindi maturato una conoscenza specifica dell’opera, ritenuta utile a garantirne la continuità e il miglior risultato.

La sentenza affronta anche gli aspetti formali del raggruppamento temporaneo, escludendo che la mancata autenticazione del mandato comporti automaticamente l’esclusione quando la provenienza e la serietà dell’offerta risultino comunque certe. Viene inoltre confermata la possibilità di procedere all’affidamento diretto senza consultare più operatori, nei casi consentiti dal Codice.

La decisione non rappresenta un via libera agli affidamenti ripetuti, ma riconosce il valore della continuità professionale quando questa sia oggettivamente giustificata.

Un orientamento significativo per le stazioni appaltanti e per i professionisti: la tutela della concorrenza resta imprescindibile, ma non deve tradursi in un’applicazione meramente formale delle regole, tale da sacrificare l’efficienza amministrativa e la qualità delle prestazioni.

Il principio che emerge è chiaro: la rotazione tutela il mercato, mentre il risultato tutela l’interesse pubblico. La corretta applicazione del Codice deve saper conciliare entrambi.

Riferimento: TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, sentenza 5 ottobre 2026, n. 1315.