Con una specifica Circolare la Ministra De Micheli, anche se indirizzata solo ad una parte delle stazioni appaltanti facenti riferimento al MIT, aveva ritenuto la sospensione dei termini di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti applicabile a tutti i termini dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.
L’ANCI ha poi chiarito che “la sospensione, nella fattispecie considerata, non sia da considerarsi “ope legis” e gli enti locali possano effettuare una ricognizione delle procedure di gara avviate o da indire, valutando caso per caso la necessità di una loro sospensione e/o riprogrammazione cui, del caso, dovranno seguire i successivi atti conseguenti, con le adeguate forme di pubblicità. Le procedure urgenti possono invece essere sempre portate a termine, come già detto, soprattutto se legate all’emergenza in corso.