Riaperti dalla Regione Abruzzo i termini per l’integrazione documentale delle sanatorie edilizie.

 

Legge Regionale (Abruzzo) – 21/05/2014, n.32 – BURA 04/06/2014, n.22
L.R. 21 maggio 2014 n. 32 recante: Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti
trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle
persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per
l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2014.
Omissis
ARTICOLO N.7
(Modifica all’art. 55 della L.R. 2/2013)
1. Il comma 1, dell’art. 55 della L.R. 10.1.2013, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)” è
sostituito dal seguente:
“1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge
47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia
ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese
quelle per le quali l’integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014.”.
__________________________________________________________
Legge Regionale (Abruzzo) – 10/01/2013, n.2 – Bura. 16/01/2012, n.7
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)
Omissis

ARTICOLO N.55
(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)
1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge
47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia
ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese
quelle per le quali l’integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre
2014[20]
2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la
disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all’ufficio comunale
competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione

sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante:
a) la disponibilità dell’immobile da parte del dichiarante;
b) la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione
previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;
c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell’indicazione della superficie e della
volumetria delle stesse;
d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad
abitazione;
e) la data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed agricoltura, nonché la sede
dell’impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività
imprenditoriali;
f) l’avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art. 35, commi 5, 6,
7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
g) l’avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del
comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla
Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l’avvenuta decadenza dal
beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell’Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva
presentata ed accertato l’avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i
presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del
territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all’art. 33 della legge 47/1985.

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